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iParadossi

Un paradossale provvedimento del giudice inglese Colin Birss ha ordinato ad Apple di fare pubblicità a Samsung, per sanare la diffamazione che l’azienda di Cupertino avrebbe condotto sul produttore coreano sul design dei Galaxy Tab, che secondo il magistrato non sarebbe “as cool”, ossia non sarebbe figo quanto l’iPad: Apple, per sei mesi, attraverso il proprio sito web UK, dovrà dichiarare che Samsung non ha violato i suoi brevetti di design. Le stesse dichiarazioni dovranno essere pubblicate su spazi pubblicitari su Financial Times, Daily Mail,  Guardian Mobile magazine e T3.

Bloomberg aggiunge che il giudice avrebbe bloccato un’istanza con cui Samsung aveva chiesto di vietare ad Apple di dichiarare pubblicamente che i suoi brevetti di design erano stati violati, perché “They are entitled to their opinion” (“hanno diritto alla loro opinione”).

Eh?

Annullato l’oscuramento di 493 siti web

Oscurare – e far sequestrare493 siti web per presunta violazione sul diritto d’autore solo perché, nel loro nome a dominio, contengono un marchio registrato, è un’azione censoria pericolosa per Internet. AIIP e Assoprovider, assistiti da Fulvio Sarzana, hanno impugnato il decreto di sequestro, che è stato annullato dal Tribunale (congratulazioni, Fulvio).

A beneficio di chi conoscesse poco o nulla della vicenda, via Mante ne risegnalo la ricostruzione pubblicata da Lareteingabbia.net.

Il tempo di riflettere

Mentre Nonciclopedia riapre i battenti dopo essersi riappacificata con Vasco Rossi, l’edizione italiana di Wikipedia si autosospende in segno di protesta contro il DDL sull’obbligo di rettifica (la cosiddetta “legge bavaglio”), facendo così mancare ad alcuni giornalisti una preziosa fonte informativa per spiegare ai lettori argomenti di cui non sanno assolutamente nulla.

Delibera AGCOM, pessimismo e fastidio…

Sul sito dell’Agcom stamattina è comparsa la delibera che apre la consultazione pubblica sul nuovo – e lungamente discusso – schema di regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica.

A dispetto di quanto comunicato dall’Autorità nei giorni scorsi, restano fermi alcuni aspetti per nulla confortanti: il testo prevede l’assunzione – da parte della stessa Authority – di poteri regolatori e sanzionatori e la facoltà di rivestire un ruolo che dovrebbe appartenere all’autorità giudiziaria. Interessanti i rilievi di Guido Scorza su LeggiOggi.it:

Il procedimento finalizzato all’ottenimento della rimozione di un contenuto ritenuto in violazione del diritto d’autore, rimane eccessivamente sommario – il gestore del sito [n.d.r. e non l’uploader] avrà, infatti, a disposizione solo 48 ore per difendersi.

Preoccupante anche la circostanza che il ruolo dell’Autorità giudiziaria sia solo eventuale: l’AGCOM si attribuisce il potere di sostituirsi ai giudici salvo che una delle parti coinvolte nel procedimento non adisca il Giudice ordinario prima del completamento del procedimento sommario.

Allarmante, inoltre – sebbene inevitabile conseguenza dei poteri di accertamento ed adozione dei citati provvedimenti – il potere sanzionatorio di irrogazione di multe salate per centinaia di migliaia di euro che l’Autorità si riserva qualora i propri provvedimenti sommari non vengano adempiuti.

La sommarietà del procedimento sta in questo aspetto: chi gestisce il sito ha solo due giorni (un tempo irrisorio) per rivolgersi all’AGCOM e deve farlo tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), ammesso che sappia cos’è e ne sia dotato. Sempre entro 48 ore, chi si trovasse a dover subire il procedimento dell’Authority dovrà preoccuparsi di eliminare spontaneamente da Internet il contenuto incriminato (in mancanza, riceverà un’ingiunzione).

Dal testo si legge comunque che l’Autorità, per quanto riguarda i siti esteri, potrà richiamarli a rimuovere contenuti ritenuti illegali in materia di tutela del diritto d’autore e, in mancanza di risposta, rivolgersi alla magistratura. Anche su questo aspetto, però, manca chiarezza laddove si legge che “l’organo collegiale può ordinare al fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici attivo in Italia la cessazione della trasmissione o della ritrasmissione di programmi audiovisivi diffusi in violazione delle norme sul diritto d’autore”

Ok, la consultazione pubblica è aperta. 

 

 

 

 

 

Internet, diritto umano

Attaccato a computer, tablet o smartphone per tutta la settimana, spesso nei week-end rimango offline (non proprio del tutto, ma quasi) per una forma di disintossicazione. E’ una scelta personale: decido io quando connettermi, quando essere attivo (ad esempio scrivendo, come ora) e quando staccare la spina (mantenendo però il contatto con e-mail e notizie), ma fondamentalmente mantengo sempre la possibilità di connettermi a qualunque ora del giorno o della notte, se necessario, perché trovo che Internet sia uno strumento importante, di enorme utilità, a cui tutti dovrebbero avere accesso.

Per questo motivo ritengo che ogni istituzione dovrebbe fare propria questa convinzione: è l’argomento di un recente rapporto delle Nazioni Unite, che include l’accesso a Internet nei diritti umani e, su questi presupposti, bolla come violazioni dei diritti umani i provvedimenti di disconnessione previsti dalle leggi varate da Francia e Regno Unito a contrasto delle attività di violazione di copyright e di pirateria.

Come evidenzia Wired.com, oltre a soluzioni di blocco e filtraggio per negare l’accesso degli utenti a contenuti specifici su Internet, questi Stati hanno inoltre adottato misure per tagliare completamente l’accesso a Internet, provvedimento che il Relatore Speciale ritiene sproporzionato, a prescindere delle motivazioni addotte, ravvisando quindi una violazione dell’articolo 19, paragrafo 3, della International Covenant on Civil and Political Rights. Nel rapporto, inoltre, il relatore invita tutti gli Stati a garantire in ogni momento la possibilità di accedere a Internet, “anche durante i periodi di agitazione politica” e li esorta “ad abrogare o modificare le leggi vigenti sul copyright intellettuale che permettono le disconnesso degli utenti da Internet, e ad astenersi da tali leggi”.

Non sei un hosting provider? Allora diventalo

Il Tribunale di Milano ha stabilito che Google dovrà filtrare i risultati di Google Suggest, in seguito ad una causa avviata da un imprenditore finanziario, il cui nome – nell’ambito delle ricerche – proprio in base alle dinamiche di Suggest veniva abbinato alla parola “truffatore”, ravvisando contenuti diffamatori o calunniosi. Prima di urlare al solito scandalo all’italiana è bene sapere che la vicenda è simile ad altre già occorse in Francia, Svezia, Brasile e Gran Bretagna (e solo in quest’ultimo caso le accuse non sono state accolte).

Lasciando ai giuristi (come Fulvio Sarzana e Guido Scorza) il privilegio di commentare questa decisione, mi limito a constatare che i suggerimenti esposti da Google durante una ricerca – spesso semplici accostamenti tra parole, ricorrenti in più ricerche – non sembrano sufficienti a far pensare ad un senso compiuto. Nal caso trattato dai giudici di Milano, l’accostamento di un nome al termine “truffatore” potrebbe essere letto sotto tanti punti di vista: Pinco Pallino potrebbe essere stato un truffatore o responsabile di truffa, ma anche vittima di un truffatore o di una truffa, o potrebbe avere svelato una truffa e smascherato un truffatore. Senza dimenticare i casi di omonimia.

Intendendo Google Suggest come uno strumento, l’approccio non può che essere neutro, altrimenti si rischia di prendere delle cantonate. Se crea problemi, rimuoviamolo. Oppure – più costruttivamente – facciamo in modo che chi pubblica contenuti su Internet rispetti le leggi in vigore, che dalla rete venga rimosso solamente ciò che non va bene ed è contrario al rispetto di queste leggi (in molti casi si noterà che non è necessaria una nuova regolamentazione, ne’ nuovi bavagli, poiché sarebbe sufficiente trattare Internet per ciò che è, uno strumento di comunicazione e divulgazioni utilizzato da uomini, e gli uomini sono soggetti al rispetto delle leggi). E se la legge prevede una sanzione, questa deve colpire chi ha avuto l’idea di pubblicare – e ha poi pubblicato – il contenuto incriminato, e non lo strumento di pubblicazione.

Google e gli altri motori di ricerca svolgono, sostanzialmente, una funzione di bacheca, di vetrina di contenuti altrui, ma l’aspetto forse più paradossale di queste vicende è che i provvedimenti dei tribunali che li considerano (impropriamente) hosting provider li obbligano a comportarsi come tali, poiché impongono una funzione di controllo e di editing che normalmente i motori di ricerca non attuano. Google lo fa automaticamente solo su termini legati alla pornografia o a questioni di buon costume, e non importa se poi non esistano filtri su ricerche di altro genere, che sarebbero decisamente da evitare, come questa:

La prospettiva è che la neutralità lasci il posto all’arbitrarietà e alla possibilità di essere indotti ad intervenire sulle informazioni riportate, preventivamente o su richiesta. E all’assunzione di una responsabilità mai cercata.

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